50% DETRAZIONE IRPEF, per le persone fisiche oppure DETRAZIONE IRES, per le società
Il Decreto non pone limiti prestazionali ai prodotti
Non esistono livelli di prestazione del Fattore Solare
Non è necessario il ricorso a tecnici o professionisti per l’asservimento dei calcoli o dei valori.
L’importo massimo di spesa è di € 92.307,00
Chi può usufruirne:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) Le associazioni tra professionisti – Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
I titolari di un diritto reale sull’immobile I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominialiGli inquilini Coloro che hanno l’immobile in comodato.
Adempimenti: Fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa. Consigliamo di mettere sempre la frase: “Schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M” Per contribuenti senza Partita IVA: pagamento con bonifico bancario o postale parlante (indicare causale del versamento, C.Fiscale del beneficiario la detrazione, P. IVA della ditta che ha effettuato i lavori), o pagamento tramite finanziamento credito al consumo. La ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori. Per gli altri contribuenti qualsiasi forma.
Tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 50%:
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
- possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- devono essere mobili;
- devono essere schermature “tecniche”;
- per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.